Per anni si è parlato in modo confuso ed approssimativo della copertura assicurativa professionale del medico specializzando, del suo coinvolgimento in un giudizio per risarcimento del danno, sulla responsabilità diretta della struttura o sui rischi che corre il medico in formazione specialistica. Ho sentito dire più volte “me la paga la struttura” o ancora peggio “ l’ospedale non si rivale per colpa grave”
Sicuramente il passaparola tra colleghi è stato deleterio e fuorviante non aiutando affatto a trovare una risposta , anzi ha alimentato i dubbi già esistenti, ma proviamo a fare chiarezza sui rischi e sugli obblighi del medico specializzando, facendo dei brevissimi cenni alle Leggi vigenti .
Al medico in formazione specialistica o specializzando, per la durata della formazione a tempo pieno, viene inibito dall’ attività libero-professionale all’esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private.
Nei fatti non può svolgere nessuna attività lavorativa se non quelle della specialità per conto dell’Azienda Ospedaliera con la quale ha stipulato il contratto di specializzazione.
Esistono però delle eccezioni, compatibili con gli obblighi della formazione specialistica, in modi e termini previsti. E’possibile:
sostituire a tempo determinato i medici di medicina generale convenzionati con il SSN;
essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica, in tal caso il medico specializzando sarà occupato solo in caso di carenza di altri medici iscritti all’apposito elenco;
ha la facoltà dell’esercizio della libera professione intramuraria qualora consentita dall’Azienda Ospedaliera di appartenenza.
Partiamo dalla certezza assoluta che il medico, anche , durante la formazione specialistica deve avere una copertura assicurativa necessaria a coprire i rischi connessi alla Med Mal, nel rispetto della Legge N. 24/2018 Gelli/ Bianco che mette ordine ed un punto fermo sulla questione .
Chiaramente non a tutti gli specializzandi occorre la stessa copertura assicurativa, pertanto per semplificare ancora il concetto, li divideremo in 2 macro gruppi:
* nel primo gruppo andremo ad inserire il medico che svolge la sua attività esclusivamente come specializzando a cui serve solo la copertura per colpa grave, in quanto la colpa lieve è a carico della struttura d’appartenenza, che può attuare il diritto di rivalsa in caso di un coinvolgimento in giudizio
* nel secondo gruppo, invece, faremo rientrare lo specializzando che svolge attività libero professionale ( come medico generico , guardie sostituzioni ecc); quest’ultimo deve sottoscrivere una polizza assicurativa che comprenda colpa lieve e colpa grave , in modo tale da poter tenere assicurati entrambi i rischi ( colpa lieve in regime L.P e colpa grave all’interno della struttura).
Bisogna, però, fare attenzione alla scelta della compagnia prima di sottoscrivere una contratto assicurativo di RC, in quanto alcune di esse nella copertura dello specializzando escludono le specializzazioni chirurgiche, pertanto assume un importanza fondamentale l’intervista precontrattuale tra contraente e consulente, per poter esporre in modo dettagliato le proprie esigenze e trovare la copertura più adeguata .
Quanto detto precedentemente evidenzia come la struttura d’appartenenza non può offrire la colpa grave allo specializzando, oltre che per un chiaro imbarazzo, anche perché, come recita la Legge Gelli all’art.10 punto 3, “ogni esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie pubbliche o private , provvede alla stipula di una polizza assicurativa per colpa grave con oneri a proprio carico”, vale a dire che ogni medico deve pagarsela da solo.