editoriale

Azione di Rivalsa e azione di responsabilità amministrativa art. 9 legge 24 2017

Tra le norme più significative ed innovative dell’intera Legge Gelli – Bianco, merita di essere segnalato l’art. 9[1], relativo all’azione di rivalsa e all’azione di responsabilità amministrativa, a seguito del cd. danno erariale indiretto[2].

Tale articolo è di particolare interesse riguardando i rapporti tra struttura e medico, quando la prima abbia risarcito il paziente a seguito di malpractice del medico

In particolare, nella citata disposizione, rubricata «azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa», trovano regolamentazione sia l’azione esercitata dal Pubblico Ministero davanti alla Corte dei Conti a tutela della struttura sanitaria pubblica, sia la rivalsa promossa davanti al Tribunale Civile dalla struttura privata nei confronti del medico dopo aver risarcito il paziente danneggiato.

Presupposti comuni dell’azione di responsabilità amministrativa e dell’azione di rivalsa sono:

  1. la sussistenza di un rapporto di servizio fra il sanitario e la struttura che ha subìto il danno.
  2. che la struttura sanitaria abbia comunicato, ai sensi dell’art. 13[3], entro un termine perentorio (45 giorni, pena la decadenza dall’esercizio delle azioni), al medico l’instaurazione del giudizio civile e/ o l’avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato con invito a prendervi parte e che abbia già risarcito il danno al paziente al termine del giudizio civile o in via stragiudiziale
  3. il danno procurato alla struttura che, per accordo transattivo o sentenza di condanna, sia tenuta al risarcimento, deve essere certo, attuale ed effettivo, anche se può essere non definitivo ( come nel caso in cui la sentenza di condanna per malpractice non sia ancora divenuta definitiva).
  4. ricorrenza dell’elemento soggettivo del dolo (intenzionalità della condotta) o della colpa grave, ove per colpa grave, la Corte dei Conti ha specificato che “…la responsabilità per colpa grave dei sanitari si manifesta con la mancanza di quelle cautele, cure o conoscenze costituenti lo standard minimo di diligenza richiesto a quel determinato professionista e, comunque, in presenza di ogni altra imprudenza che dimostri superficialità e disinteresse per i beni primari affidati alle loro cure. Ritiene, inoltre, il Collegio che la colpa grave deve essere valutata con tanto maggior rigore, quanto maggiori e più elevate siano le funzioni e la qualificazione professionale dell’agente…..” (Corte dei Conti Lazio, Sez. giurisdiz., Sent., (data ud. 22/10/2009) 12/01/2010, n. 36)

Assume particolare rilievo, alla luce delle novità introdotte dalla legge n.24/2017, il riferimento che l’art. 5 opera al parametro costituito dalle linee guida, che, pur essendo stabilito in relazione alla responsabilità penale, non può non valere anche per ciò che concerne la responsabilità amministrativa del sanitario.

  1. la previsione di un limite all’importo della condanna sia per responsabilità amministrativa o surroga[4] ( art. 1916 c.c.), sia in caso di rivalsa o surroga richiesta dall’impresa di assicurazione ex art. 1916 cc. .Tale limite non opera in caso di evento commesso dal sanitario con dolo, ove sarà recuperata l’intera somma e nel caso in cui il medico libero professionista non dipendente, sia in regime libero-professionale.
  2. La previsione esplicita per il giudice contabile di tener conto , ai fini della quantificazione del danno, delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche organizzativa, della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica in cui l’esercente la professione sanitaria ha operato (in realtà, il cd potere riduttivo è già principio acquisito dalla Giurisprudenza contabile) .

Il termine decadenziale: l’esercizio dell’azione di rivalsa da parte della struttura privata ha un termine decadenziale di un anno dall’avvenuto pagamento del risarcimento mentre, per quanto riguarda la responsabilità amministrativa, il procuratore della Corte dei Conti, a mente della  L. n. 20/1994 e per consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti, deve agire entro i 5 anni dal verificarsi del danno erariale, e cioè dall’effettivo pagamento del danno al terzo danneggiato ( a prescindere dunque dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna);

L’efficacia del giudicato civile e penale : la sentenza civile che ha stabilito il risarcimento del danno da malpractice,  nel giudizio innanzi alla Corte dei Conti, non fa stato ( non ha efficacia vincolante), anche se il medico ha partecipato personalmente al processo.

La Corte dei Conti potrà però trarre dal processo civile elementi ( ad esempio prove testimoniali o CTU) utili a formare il proprio convincimento.

Per quanto riguarda la giurisdizione penale, se il Giudice penale ha statuito, oltre che sulla condanna del medico imputato anche sull’intera entità del risarcimento dovuta alla parte civile, tale sentenza avrà efficacia vincolante quanto all’accertamento del danno.

In ordine all’accertamento della responsabilità per danno erariale, la Corte dei conti potrà trarre elementi idonei a formare il proprio libero convincimento dagli atti del processo penale[5].

L’ 651 c.p.p., e dispone testualmente: “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale“.

In buona sostanza, il giudicato penale non preclude alla Corte dei Conti di operare una diversa valutazione dell’elemento soggettivo della responsabilità, pur essendo precluso un nuovo accertamento, con una diversa ricostruzione dei fatti, come accertati dal giudice penale.

Diversa la disciplina in caso di azione di rivalsa: infatti, solo nel caso in cui il medico abbia fatto parte del giudizio promosso contro la struttura sanitaria ( e/o l’impresa di assicurazione), la sentenza farà stato nel giudizio di rivalsa; Invece, in nessun caso, sarà possibile opporre al medico la transazione intervenuta tra struttura e danneggiato.

L’ultimo periodo del comma sei prevede una terza ipotesi, e cioè quella dell’azione di rivalsa esercitata dalla struttura privata (o dalla sua impresa di assicurazione ex art. 1916 C.C.), nei confronti del medico libero professionista non dipendente, in regime libero-professionale ( art. 10, c. 2, L. Gelli). Anche in tale ipotesi:

  • la “rivalsa” può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave;
  • l’’azione può essere esperita proponendo la domanda all’’interno del procedimento promosso dal danneggiato nel caso in cui anche il sanitario vi faccia parte; oppure, entro un anno, dall’avvento pagamento del risarcimento in favore del terzo, sulla scorta di un titolo giudiziale o stragiudiziale. Anche in questo caso, ai sensi dell’art. 13 legge “Gelli”, la Struttura deve dare avviso al Sanitario del contenzioso con il paziente entro 45 giorni dal relativo avvio;
  • Tuttavia, a differenza delle due precedenti ipotesi, tale azione non ha alcun limite quantitativo ed, infatti, la struttura può agire per recuperare l’’intero importo pagato a titolo risarcitorio, in quanto: ““il limite alla misura della rivalsa, di cui al periodo precedente, non si applica nei confronti degli esercenti la professione sanitaria di cui all’articolo 10, comma 2”” e cioè appunto i medici liberi professionisti non dipendenti, in regime libero-professionale.

[1] 1.    L’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.

  1. Se l’esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno, l’azione di rivalsa nei suoi confronti può essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale ed è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall’avvenuto pagamento.
  2. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o sociosanitaria o contro l’impresa di assicurazione non fa stato nel giudizio di rivalsa se l’esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio.
  3. In nessun caso la transazione è opponibile all’esercente la professione sanitaria nel giudizio di rivalsa.
  4. In caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 7, o dell’esercente la professione sanitaria, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 7, l’azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dell’esercente la professione sanitaria è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti. Ai fini della quantificazione del danno, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dall’articolo 52, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui l’esercente la professione sanitaria ha operato. L’importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all’articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo. Per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato, l’esercente la professione sanitaria, nell’ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non può essere preposto ad incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti e il giudicato costituisce oggetto di specifica valutazione da parte dei commissari nei pubblici concorsi per incarichi superiori.6
  5. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria privata o nei confronti dell’impresa di assicurazione titolare di polizza con la medesima struttura, la misura della rivalsa e quella della surrogazione richiesta dall’impresa di assicurazione, ai sensi dell’articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non possono superare una somma pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo. Il limite alla misura della rivalsa, di cui al periodo precedente, non si applica nei confronti degli esercenti la professione sanitaria di cui all’articolo 10, comma 2.7
  6. Nel giudizio di rivalsa e in quello di responsabilità amministrativa il giudice può desumere argomenti di prova dalle prove assunte nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria o dell’impresa di assicurazione se l’esercente la professione sanitaria ne è stato parte.

[2]

 Il danno cd indiretto è quello che è stato procurato a terzi, nei cui confronti l’Amministrazione, per accordo transattivo o sentenza di condanna, è tenuta al risarcimento .

[3]

Art. 13: 1.    Le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’articolo 7, comma 1, e le imprese di assicurazione che prestano la copertura assicurativa nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 10, commi 1 e 2, comunicano all’esercente la professione sanitaria l’instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della notifica dell’atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell’atto introduttivo del giudizio. Le strutture sanitarie e sociosanitarie e le imprese di assicurazione entro quarantacinque giorni comunicano all’esercente la professione sanitaria, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con invito a prendervi parte. L’omissione, la tardività o l’incompletezza delle comunicazioni di cui al presente comma preclude l’ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa di cui all’articolo 9.

[4]

l’’assicuratore della struttura pubblica che abbia risarcito il danno potrà agire in rivalsa, surrogandosi ex art. 1916 C.C. nei confronti dell’’esercente la professione sanitaria, rispettando, tuttavia, lo stesso limite temporale di un anno dall’’avvenuto pagamento sulla base del titolo giudiziale o stragiudiziale

[5]

A tale riguardo, la Suprema Corte (nella sentenza n. 15392/2018) ha affermato: “Secondo costante insegnamento, per “fatto” accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica costituita dall’accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l’una e l’altro (fatto principale) e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso”.

[1]

1.    L’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.

  1. Se l’esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno, l’azione di rivalsa nei suoi confronti può essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale ed è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall’avvenuto pagamento.
  2. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o sociosanitaria o contro l’impresa di assicurazione non fa stato nel giudizio di rivalsa se l’esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio.
  3. In nessun caso la transazione è opponibile all’esercente la professione sanitaria nel giudizio di rivalsa.
  4. In caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 7, o dell’esercente la professione sanitaria, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 7, l’azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dell’esercente la professione sanitaria è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti. Ai fini della quantificazione del danno, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dall’articolo 52, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui l’esercente la professione sanitaria ha operato. L’importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all’articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo. Per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato, l’esercente la professione sanitaria, nell’ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non può essere preposto ad incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti e il giudicato costituisce oggetto di specifica valutazione da parte dei commissari nei pubblici concorsi per incarichi superiori.6
  5. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria privata o nei confronti dell’impresa di assicurazione titolare di polizza con la medesima struttura, la misura della rivalsa e quella della surrogazione richiesta dall’impresa di assicurazione, ai sensi dell’articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non possono superare una somma pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo. Il limite alla misura della rivalsa, di cui al periodo precedente, non si applica nei confronti degli esercenti la professione sanitaria di cui all’articolo 10, comma 2.7
  6. Nel giudizio di rivalsa e in quello di responsabilità amministrativa il giudice può desumere argomenti di prova dalle prove assunte nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria o dell’impresa di assicurazione se l’esercente la professione sanitaria ne è stato parte.

[1]  Il danno cd indiretto è quello che è stato procurato a terzi, nei cui confronti l’Amministrazione, per accordo transattivo o sentenza di condanna, è tenuta al risarcimento .

[1] Art. 13: 1.    Le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’articolo 7, comma 1, e le imprese di assicurazione che prestano la copertura assicurativa nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 10, commi 1 e 2, comunicano all’esercente la professione sanitaria l’instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della notifica dell’atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell’atto introduttivo del giudizio. Le strutture sanitarie e sociosanitarie e le imprese di assicurazione entro quarantacinque giorni comunicano all’esercente la professione sanitaria, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con invito a prendervi parte. L’omissione, la tardività o l’incompletezza delle comunicazioni di cui al presente comma preclude l’ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa di cui all’articolo 9.

[1] l’’assicuratore della struttura pubblica che abbia risarcito il danno potrà agire in rivalsa, surrogandosi ex art. 1916 C.C. nei confronti dell’esercente la professione sanitaria, rispettando, tuttavia, lo stesso limite temporale di un anno dall’avvenuto pagamento sulla base del titolo giudiziale o stragiudiziale

[1] A tale riguardo, la Suprema Corte (nella sentenza n. 15392/2018) ha affermato: “Secondo costante insegnamento, per “fatto” accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica costituita dall’accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l’una e l’altro (fatto principale) e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso”.

di Avv. Claudio Ferrazza

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