Il giudicato penale non preclude al giudice del risarcimento -e quindi anche nel giudizio di responsabilità contabile- di operare una diversa valutazione dell’elemento soggettivo della responsabilità, pur essendo precluso un nuovo accertamento con una diversa ricostruzione dei fatti come accertati dal giudice penale.
Per fatto accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica costituita dall’accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso. Ne consegue che, la ricostruzione storico-dinamica effettuata in sede penale è preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell’episodio. Altresì rimesso all’accertamento ed alla valutazione del giudice civile è l’elemento soggettivo del fatto, escluso dalla nozione obbiettiva di esso, e non comprensibile nella nozione di “illiceità penale” di cui all’art. 651 cod. proc. pen..
Fonti:
massima a cura della redazione di sos medici
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