Cosa succede se la condotta del medico specializzando causa un pregiudizio economico alla Pubblica Amministrazione
La Sentenza della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria, n. 53/2016 ci permette di fissare alcuni fermi nell’individuazione della responsabilità amministrativo/contabile dello specializzando.
Infatti, quest’ultimo, al pari del medico strutturato, è sottoposto alla Giurisdizione della Corte dei Conti.
In passato, si è fatto leva sul rilievo dell’assenza di un rapporto di lavoro con l’Amministrazione danneggiata per escludere la responsabilità dello specializzando; oggi, invece, si sta affermando l’indirizzo ermeneutico contrario per cui esiste responsabilità amministrativo-contabile anche in presenza di un rapporto di servizio soltanto “funzionale”.
Con specifico riferimento ai medici specializzandi, non sono mancate pronunce che hanno affermato la giurisdizione della Corte dei Conti nelle relative controversie, tenendo conto proprio del sottostante rapporto (funzionale) di servizio con la struttura pubblica nella quale gli stessi sono inseriti (v. tra le tante Sezione Giurisdizionale Reg. Liguria sent. n. 254/2012 e Sez. Giurisdizionale Reg. Veneto n.57/2016): in buona sostanza, la giurisdizione contabile è giustificata dal rapporto di servizio che in concreto si è costituito tra Azienda sanitaria e specializzando, inserito nella struttura operativa dell’Ente e compartecipe, per ciò, dell’azione pubblica.
Quanto al profilo relativo alla colpa, la Corte di Cassazione (IV Sez. Penale, sent. n. 6981 del 22 febbraio 2012) ha chiarito che il medico specializzando non è presente nella struttura per la sola formazione professionale, la sua non è una mera presenza passiva né lo specializzando può essere considerato un mero esecutore d’ordini del tutore, anche se non gode di piena autonomia; si tratta di un’autonomia che non può essere disconosciuta, trattandosi di persone che hanno conseguito la laurea in medicina e chirurgia e, pur tuttavia, essendo in corso la formazione specialistica, l’attività non può che essere caratterizzata da limitati margini di autonomia svolgendosi sotto le direttive del tutore.
Ma tale autonomia, seppur vincolata, non può che ricondurre allo specializzando le attività da lui compiute; e se Io specializzando non è (o non si ritiene) in grado di compierle deve rifiutarne lo svolgimento perché diversamente se ne assume le responsabilità (c.d. colpa per assunzione ravvisabile in chi cagiona un evento dannoso essendosi assunto un compito che non è in grado di svolgere secondo il livello di diligenza richiesto all’agente modello di riferimento).
Se dunque pare non esistano dubbi in ordine al riconoscimento della possibilità, anche per il medico specializzando, di essere giudicato dalla Corte dei Conti, parimenti deve essere evidenziato come la posizione di garanzia nei confronti del paziente, gravante sul medico specializzando, non è affatto sovrapponibile a quella di cui è onerato il medico strutturato e tutore del primo; ciò naturalmente al fine di graduare la colpa ( si ricordi che in sede di giurisdizione contabile il medico ( o lo specializzando) può essere condannato solo per dolo e colpa grave).
A tal fine assume importanza l’individuazione esatta, attraverso l’analisi di regolamenti, circolari, direttive interne alle aziende e qualsiasi altro atto, dei doveri dei medici strutturati e tutori nei confronti del medico specializzando, ai quali lo stesso è affidato, e i limiti alla posizione di garanzia di quest’ultimo nei confronti dei pazienti.
Parimenti, al fine di individuare la sussistenza o meno di una responsabilità contabile del medico specializzando, è doveroso indagare l’organizzazione dei servizi ospedalieri al fine di verificare l’effettività della formazione offerta agli specializzandi e la presenza di tutor.
In una sentenza molto importante ai fini dell’individuazione della responsabilità contabile dello specializzando, si rileva come nei casi di prassi ospedaliere in cui si fanno gestire agli specializzandi i reparti in totale autonomia e senza la presenza di un tutor, utilizzandoli “sostanzialmente …come forza lavoro”, non può invocarsi il principio della ” colpa per assunzione” dello specializzando “…. a tutela delle ragioni risarcitorie della struttura sanitaria che, attraverso quel modello organizzativo, ha messo lo specializzando medesimo nella predetta situazione di fatto…..”( Corte dei Conti Sicilia, Sez. giurisdiz., Sent., (data ud. 28/02/2018) 27/08/2018, n. 732).