Il linguaggio assicurativo identifica ogni termine con una copertura ad un rischio ben specifico e, per quanto essi a volte siano accomunati, non sempre è così. Quindi può valere qualche utile precisazione
Fino a poco tempo fa, si sentiva parlare spessissimo di primo e secondo rischio; questi termini sono stati negli anni, causa di fraintendimenti rispetto ad altre coperture di natura assolutamente diversa, costantemente confusi con la colpa, soprattutto riferita al medico dipendente.
Come il termine stesso recita, la polizza di secondo rischio è operante a condizione che esista una polizza a primo rischio, nel senso che prevede il risarcimento solo della parte eccedente il massimale fissato dal primo assicuratore (se, ad esempio, il cliente X avesse una polizza di primo rischio con massimale da 750.000,00 €, il secondo assicuratore risarcirebbe dalla cifra del primo fino al massimale stabilito in polizza).
A maggior chiarimento,
“In una Polizza RC Professionale Primo Rischio il Massimale rappresenta il limite della prestazione assicurativa, ovvero l’esposizione massima al rischio da parte dell’Assicuratore. L’assicurazione di Secondo Rischio è la copertura assicurativa che viene prestata in eccedenza al massimale previsto nella polizza di Primo Rischio: opera quindi a partire dal limite previsto per l’assicurazione di Primo Rischio fino al massimale stabilito in polizza”.
Insomma, ci troviamo davanti ad una forma assicurativa complementare, una vera e propria doppia assicurazione stipulata con compagnie diverse, con condizioni contrattuali diverse, nonostante l’identica natura e finalità assicurativa, che vede il secondo rischio entrare in gara solo dopo che il massimale del primo verrà consumato.
Come accennato precedentemente, in passato questa formula assicurativa veniva usata per diverse ragioni, a completezza di varie convenzioni di categorie professionali, o per singoli motivi economici, o ancora più semplicemente per un eccessivo desiderio di tranquillità. Con l’andar del tempo, però, si è preferito evitare inutili sprechi di risorse e di tempo, portando così l’intero comparto a sottoscrivere un unico contratto, magari con un massimale più alto, evitando così anche l’incombenza di denunciare sinistri a più compagnie contemporaneamente.
Chiaramente anche i paletti fissati, in termini di risarcimento, dalla legge Gelli/Bianco, hanno contribuito a limitare i tetti e le richieste di massimali che vediamo notevolmente ridimensionati e adattati ad un mercato sempre più regolamentato.