Giurisprudenza Amministrativa

Strutture sanitarie e sociosanitarie: gestione della vaccinazione

Il medico del lavoro ha la responsabilità di valutare l’idoneità al servizio del dipendente che rifiuti la vaccinazione anti Covid

In merito all’emergenza COVID-19 controversa è la tematica relativa alla vaccinazione, e ancora di più quella correlata al rifiuto di quest’ultima. In riferimento alle strutture sanitarie e sociosanitarie (ospedali, Rsa) e agli operatori sanitari, questo tema risulta essere ancora più problematico in riferimento alla necessità inderogabile di contenere e prevenire il contagio.

L’assenza di obbligatorietà sulla vaccinazione, è un tema costantemente dibattuto ma manca l’apporto, fondamentale, delle Direzioni sanitarie e dei medici competenti. Il datore di lavoro ha il compito di decidere se un eventuale lavoratore non vaccinato possa o meno continuare a svolgere la sua attività lavorativa. Nonostante non ci sia, ad oggi, uno specifico obbligo di legge, il medico competente dovrebbe includere lo stato di prevenzione e, di conseguenza,la vaccinazione come condizione da considerare per elaborare il giudizio di idoneità alla mansione (art. 279 del D.Lgs. 81/08).

Allo stato attuale non è però presente nessuna normativa nazionale che obblighi i lavoratori di specifici comparti lavorativi a sottoporsi alla vaccinazione anti Covid-19. Secondo l’art 32, comma 2 della nostra Costituzione, inoltre, nessuno può essere costretto ad effettuare un trattamento sanitario laddove non ci sia specifica disposizione di legge e stando alle ultime FAQ del governo aggiornate al 23/12/20 si conferma l’assenza di obbligatorietà.

Il DVR (documento di valutazione dei rischi) in versione formale, indica il rischio biologico Covid-19, livello 3: “Può causare gravi malattie agli uomini e presenta una grave rischio per i lavoratori; può anche presentare un rischio di contagio nei confronti della comunità, ma in linea generale sono disponibili protocolli di profilassi e di trattamento ragionevolmente efficaci”. Di conseguenza in seguito a questa valutazione, la vaccinazione anti Covid-19, diventa requisito necessario per continuare l’attività lavorativa.

Dopo consultazione con il medico competente, il datore di lavoro dovrà dotare i lavoratori dei vaccini valutati, indicati come efficaci in seguito alla valutazione del rischio. Laddove si verificassero condizioni di rifiuto alla vaccinazione o di non raggiungimento del requisito di protezione, il medico competente potrà elaborare un giudizio di inidoneità che potrebbe comportare un cambio di mansione o la destituzione di tali lavoratori qualora non sia possibile apportare modifica.

Ad oggi, Stato e regioni mettono a disposizione la vaccinazione in base a procedure predefinite dal Servizio Sanitario Nazionale. L’obbligatorietà di messa a disposizione del vaccino per i lavoratori si materializza, per il datore di lavoro, in attività di sostegno nell’iter di vaccinazione: invio dei nominativi dei propri dipendenti,  possibilità di effettuare i vaccini in azienda, laddove possibile, registrare e monitorare l’attività etc.. Nel caso il Servizio Sanitario Nazionale fornisse la possibilità di vaccinazione, e venisse eseguita, sarà espletatala messa a disposizione del vaccino per i lavoratori” prevista dall’art. 279 del D.Lgs. 81/08.

Si presume inoltre che il DVR non presenti differenziazione tra soggetti vaccinati o meno, in merito alla protezione e prevenzione, e che le misure di protezione strutturali, organizzative e gestionali, e i DPI forniti,non  siano correlati allo stato di vaccinazione del dipendente.

La vaccinazione verrà introdotta dal medico competente nella documentazione di Sorveglianza Sanitaria, previa autorizzazione del lavoratore, quale attività preventiva per ridurre il contagio da COVID-19. Il rifiuto di vaccinazione da parte del lavoratore, sarà conseguentemente valutato in relazione ad eventuali effetti sulla salute dello stesso.

In merito agli approfondimenti odierni, un soggetto immunizzato in seguito a vaccinazione, sarà considerato alla stregua di  un soggetto che abbia anticorpi IgG anticovid-19 dopo aver contratto il virus. Per quest’ultima ragione, è molto diffusa la procedura di rinvio della vaccinazione ad almeno due mesi, per chi sia guarito dall’infezione Covid-19. Nessuno studio ha finora appurato che l’immunità acquisita in seguito alla guarigione naturale sia temporalmente inferiore rispetto a quella derivante dalla vaccinazione.

Nel caso in cui il lavoratore rifiutasse la vaccinazione, si potranno verificare le condizioni per un giudizio di inidoneità temporanea o permanente alla mansione. Per questo, in base alle diverse variabili della condizione lavorativa, si propone una suddivisione in gradi del rischio a punteggio crescente. In relazione alla graduatoria assegnata, saranno esposte le ragioni per un giudizio di idoneità o inidoneità.

RISCHIO CRESCENTE IN RELAZIONE ALLA MANSIONE:

RISCHIO GENERICO = 0 punti

Tutte le mansioni amministrative, manutentive (es. cucina, pulizie), di laboratorio o sanitarie (es. area direttiva) che entrano sporadicamente, o non entrano affatto a contatto con pazienti o pubblico.

RISCHIO AGGRAVATO = 2 punti

Tutte le mansioni sanitarie (es. ambulatori) e non sanitarie (es. Educazione e Animazione in RSA, amministrativi front office) a contatto protratto con pubblico o pazienti.

RISCHIO SPECIFICO PROFESSIONALE = 4 punti

Tutte le mansioni sanitarie (es. Reparti Degenza Medicina, Assistenza ospiti in RSA, Pronto Soccorso, Malattie Infettive Ospedaliere, Rianimazione) con assistenza ininterrotta a pazienti/ospiti o mansioni con attività o manovre ad alto rischio di contagio per via droplet (es. Blocco Operatorio e Anestesia, Pneumologia, Odontoiatria, Endoscopia).

Verranno, inoltre, graduati:

I rischi in base alla situazione sanitaria del lavoratore (es. stato di buona salute = 0 punti, condizione di fragilità = 4 punti).

I rischi in base alla situazione epidemiologica territoriale (es.rischio territoriale sotto controllo = 0 punti, territori con presenza di focolai = 2 punti).

Alla luce di questa graduazione, lidoneità alla mansione per il lavoratore non vaccinato sarà possibile solo fino al raggiungimento di 6 punti. Superati i 7 punti, e fino ad un massimo di 13, per il lavoratore non vaccinato o non protetto da IgG anti-Covid-19, si avranno le condizioni per un giudizio di inidoneità.

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