Quando l’operatore sanitario si ammala di Covid per colpa della Struttura ha diritto ad un risarcimento ulteriore rispetto a quanto riconosciuto dall’Inail
L’assistenza Inail
Come noto il D.L. n. 18/20 cd. Decreto “cura Italia”, all’art. 42 comma 2 titolato “disposizioni Inail”, ebbe ad equiparare i casi di infezione da Covid 19, probatamente verificatasi nell’ambito del luogo di lavoro, a qualsiasi altro evento infortunistico riguardo alla erogazione delle prestazioni Inail.
A chiarimento di tale disposizione la successiva circolare Inail n. 13/2020 ha precisato che anche i casi di Covid 19 riguardanti medici, infermieri ed operatori sanitari in genere, sono da inquadrarsi come infortuni sul lavoro “laddove sia accertata l’origine professionale del contagio avvenuto nell’ambiente di lavoro, oppure per causa determinata dallo svolgimento dell’attività lavorativa”.
Tale provvedimento ha voluto riconoscere la situazione di particolare pericolo che ha caratterizzato e caratterizza l’attività di medici ed infermieri e l’attività di contrasto e cura del Covid.
Proprio per tali finalità, ove si verifichi l’infezione da Covid a carico del personale sanitario il decreto legge ha previsto che vi sia una presunzione del legame dell’infezione con il lavoro svolto e quindi senza necessità di prova.
Appare evidente l’utilità per gli operatori sanitari di una simile previsione, infatti, ove un professionista sanitario si ammali di Covid, potrebbe essere eccepibile che abbia contratto l’infezione in famiglia o in qualsiasi altro posto, anche perché è proprio nelle strutture sanitarie che è maggiore l’attenzione alla prevenzione; conseguentemente senza la specifica previsione di cui abbiamo parlato, sarebbe complicato dimostrare che l’infezione è avvenuta a causa del lavoro posto in essere.
Peraltro, alla stessa tutela sono sottoposti anche altri lavoratori ospedalieri che operino a contatto con il pubblico, pur senza svolgere attività di cura.
In buona sostanza si è voluta garantire una condizione di tutela allargata a persone che operano direttamente o indirettamente a contatto con gli ammalati, anche allo scopo di ottenere una maggiore motivazione in un momento tanto difficile per il Paese.
A questo fine la previsione di cui abbiamo parlato consente agli operatori sanitari una tutela rapida ed efficace prescindendo dalla esatta individuazione del momento in cui l’infezione è stata contratta.
Ma la previsione risarcitoria di cui abbiamo parlato sino ad ora non esaurisce la tutela dell’operatore sanitario.
Il diritto comunque al risarcimento del danno da responsabilità
L’indennizzo assicurativo INAIL viene dunque attribuito al sanitario sol perché si ammala di COVID, anche se non sia configurabile una responsabilità a carico di alcuno.
Ma il contagio da Covid potrebbe essere dovuto alla violazione degli obblighi di garantire la sicurezza sul lavoro previsti, in particolare, dall’art. 2087 cc e dalle disposizioni di sicurezza contenute nel D.Lgs. 81/2008: in tale caso si configurerebbe una responsabilità contrattuale a carico del datore di lavoro.
Naturalmente in tal caso sarebbe necessario dimostrare l’esistenza di una responsabilità per dolo o colpa, rilevante in sede penale come civile, tale da incardinare un diritto al risarcimento del danno causato.
L’allarme dei datori di lavoro
In proposito occorre rammentare che il riconoscimento da parte dell’INAIL del contagio da COVID quale infortunio sul lavoro, aveva suscitato nei datori di lavoro il timo9re di una automatica, o quasi, individuazione di una loro responsabilità, per il contagio del dipendente, ebbene non è così!
Indennizzo e risarcimento
Come chiarito con successiva circolare n.22/2020, se è automatico il riconoscimento dell’indennizzo INAIL per chi si ammala di COVID, al fine di avere l’ulteriore risarcimento del danno causato da infezione per dolo o colpa, è necessario provare che il datore di lavoro abbia violato le norme sulla sicurezza, rendendosi così responsabile dell’avvenuta infezione.
Il danno ulteriore risarcibile
In tale ultimo caso il risarcimento riguarderà tutte le voci connesse al danno da responsabilità professionale e contrattuale, vale a dire il danno biologico, quello patrimoniale/reddituale e quello non patrimoniale, costituito dalle voci di danno morale, relazionale, esistenziale, etc. oltre ovviamente, alle spese di cura sostenute.
Si ripete che sarà però necessario fornire la prova delle responsabilità del datore di lavoro.