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Covid19

La sospensione dall’Albo dei medici non vaccinati

Non basta la certificazione del medico di Medicina Generale per essere esentati dall’obbligo del vaccino neppure dopo la riforma portata dal DL 172/2021

La norma

L’articolo 4 del DL 44 del 2021 allo scopo di combattere l’emergenza portata dal Covid 19, com’è noto ha stabilito che per tutti gli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la loro attività in strutture pubbliche e private, ma anche in farmacie parafarmacie e studi professionali, quindi sostanzialmente proprio Tutti, “sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da Sars-CoV2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione…in caso di ingiustificato rifiuto …l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne da immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’ordine professionale di appartenenza”.

E’ previsto però che “solo in caso di accertato pericolo per la salute del sanitario in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione non è obbligatoria e può essere omessa o differita”.

Il caso

Un medico chiedeva l’applicazione del sopraindicato comma 2 dell’art 4 Dl 44/21, asserendo di essere portatore di patologie che lo rendevano incompatibile al vaccino. In tal senso produceva certificazione del medico di Medicina Generale attestante l’esistenza di “angioedema da farmaci, affezione da malattie (non meglio precisate) ed elevato valore di omocisteina”. Per tale motivo se ne sconsigliava la vaccinazione. La certificazione veniva sottoposta dall’Asl all’esame di un collegio di esperti (medico legale, medico del lavoro, specialista in igiene e medicina preventiva) la cui valutazione era che suddette patologie non rappresentano controindicazione al vaccino.

Di conseguenza il Consiglio dell’Ordine territorialmente competente sospendeva il medico in questione con atto dovuto e non discrezionale.

Le sentenze

Il medico interessato ricorreva al Tribunale Amministrativo Regionale, prima, e al Consiglio di Stato poi, valorizzando in primo luogo un ‘asserita insindacabilità della valutazione del medico di base, in secondo luogo l’erroneità di una valutazione che non teneva conto del bilanciamento tra il pubblico interesse e il privato diritto alla salute in presenza di una condizione fisica che poneva a rischio, in caso di vaccinazione, il portatore di malattie. In tal senso venivano portati abbondanti argomenti in ordine alla dimostrata scarsa efficienza del vaccino nel contrastare la diffusione dell’infezione e nella possibilità di creare la cosiddetta immunità di gregge. In buona sostanza si diceva in primo luogo che, a termini di legge, in presenza di una certificazione del medico di Medicina Generale la Asl non poteva sottoporre a giudizio discrezionale tale valutazione; in secondo luogo si diceva che in  presenza di un rischio concreto per la salute del ricorrente in caso di vaccino, era incongruo eccepire la tutela della salute pubblica in  presenza di un vaccino la cui efficacia nel contrastare lo sviluppo dell’epidemia si è ormai dimostrata irrilevante.

Sia il TAR che il Consiglio di Stato facevano riferimento ad una fondamentale sentenza di quest’ultimo, la n. 7045 del 20/10/2021, la quale – dopo ampia disamina relativa alla validità dei vaccini nel contrastare la malattia; alla conseguente esistenza di un evidente bilanciamento rischi-benefici nella somministrazione del vaccino ed inoltre all’esistenza del “bisogno pressante drammatico indifferibile di tutelare la salute pubblica contro il dilagare del contagio…il margine di incertezza dovuto al cd ignoto irriducibile che la legge deve fronteggiare in un’emergenza pandemica tanto grave…non può dunque giustificare, né sul piano scientifico né sul piano giuridico, il fenomeno dell’esitazione vaccinale…proprio nei medici e nel personale sanitario”-  stabiliva che la norma da applicare (art. 4, comma 2, DL 44/2021) non conferisce ex lege un automatico diritto all’omissione della vaccinazione in presenza di un certificato del proprio MMG, perché, pur senza che si contestino le attestazioni del medesimo sull’esistenza di patologie, è obbligatorio che si verifichi l’esistenza di una effettiva incompatibilità tra la vaccinazione e le dichiarate patologie, valutazione che non compete direttamente al medico di Medicina Generale.

La legge richiede cioè che il problema sia necessariamente sollevato dal MMG la cui certificazione e attestazione sono filtro alle richieste di esenzione ed atto d’impulso ad una verifica delle stesse, che deve comunque essere poi posto in essere per vagliare la sussistenza di una effettiva incompatibilità tra le patologie, di cui non si contesta l’esistenza, e il vaccino.

In tal senso, ha dichiarato il Consiglio di Stato che “all’azienda sanitaria locale compete la decisione finale in ordine alla necessità di derogare all’obbligo vaccinale in considerazione di quanto dichiarato dal MMG nel proprio certificato”.

La riforma di legge

Il DL 172 del novembre 2021 ha parzialmente modificato il DL 44, ma senza mutarne la sostanza: il comma 2 del novellato art. 4 del DL ribadisce che “solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di MMG, nel rispetto delle circolari del ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti Sars Cov2, la vaccinazione può essere omessa o differita”. Solo che il successivo comma 3 prevede che non siano più le Asl di appartenenza ma direttamente gli ordini professionali di appartenenza, a dover valutare “l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa (vaccinazione) ai sensi del comma 2”.

In conclusione, il certificato del MMG e la documentazione allegata subiscono anche ora una valutazione di congruità rispetto all’asserita incompatibilità con il vaccino, ma grava sull’ordine professionale e territoriale di appartenenza l’onere di tale valutazione. Il successivo provvedimento di sospensione non ha natura discrezionale, ma è legato obbligatoriamente all’esito eventualmente negativo della suddetta valutazione.

 

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