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Il Giudice come “custode del metodo scientifico”

La recente sentenza della IV Sezione penale della Corte di Cassazione, la n. 2474 del 21.1.2022, offre un interessante spunto di riflessione sul ruolo del giudice e dei periti nei processi per responsabilità medica e, in generale, ogni qualvolta sia necessario procedere all’accertamento di fatti che esulino dalle conoscenze ordinarie, richiedendo una competenza tecnica o scientifica settoriale.

Nel caso posto all’attenzione della Corte di Cassazione, la Corte di Appello aveva integralmente riformato la sentenza di primo grado, assolvendo l’imputato per insussistenza del fatto con revoca delle statuizioni civili.

 

La corte di appello era giunta a tale pronuncia assolutoria attraverso la valorizzazione del contributo dei consulenti della difesa (mentre nella sentenza di condanna, il giudice si era prevalentemente affidato alla ricostruzione dei consulenti del pubblico ministero e della parte civile).

La Corte, chiamata ad esprimersi su ricorso della parte civile, ha in prima battuta stigmatizzato la decisione della Corte di Appello laddove, nel ribaltare la sentenza di primo grado, aveva omesso di offrire una motivazione puntuale tale da fornire una razionale giustificazione della decisione adottata.

Infatti, la Corte di Appello non aveva esplicitato i motivi in base ai quali ritenesse che le conclusioni dei consulenti della difesa fossero maggiormente condivisibili rispetto a quelle, di segno opposto dei pm e parte civile.

Inoltre, in presenza di una materia altamente specialistica, tale da richiedere il possesso di competenze tecniche e scientifiche non ordinarie, la Corte di Appello non aveva reputato necessario procedere alla nomina di un perito.

A fronte di tale comportamento processuale, la Corte di Cassazione affronta la questione dell’acquisizione al processo penale di informazioni scientifiche e tecniche attendibili.

La mancanza di una cultura scientifica dei giudici, gli interessi che talvolta si nascondono dietro le opinioni degli esperti nonché la provvisorietà delle opinioni scientifiche, rendono evidente il ruolo che il giudice deve assumere: non mero recettore delle opinioni dei cd esperti del sapere scientifico ma, come affermato in sentenza, “custode del metodo scientifico”.

Non si tratta, infatti, di comprendere quale sia il punto di vista dello studioso, quanto piuttosto di ricostruire lo stato delle conoscenze accreditate, disponendo così degli strumenti necessari al fine di valutare se esiste una legge scientifica in grado di fornire adeguati supporti e riscontri all’argomento difensivo o probatorio analizzato nel processo dal Giudice.

Il Giudice, con l’aiuto dei periti, individua all’interno della comunità scientifica, la tesi e le leggi scientifiche maggiormente accreditate e, soprattutto, in grado di orientare la sua decisione, “metabolizzando la complessità e pervenendo ad una spiegazione degli eventi che risulti comprensibile da chiunque, conforme a ragione ed umanamente plausibile”.

I risultati dell’indagine compiuta dal giudice, nel senso sopra indicato, saranno riversati in sentenza; in buona sostanza, a fronte degli strumenti tecnici e del sapere fornito dal perito, toccherà poi al giudice tirare le fila e “valutare se si sia addivenuti a una spiegazione dell’eziologia dell’evento e delle dinamiche in esso sfociate, sufficientemente affidabile”, fornendo contestualmente “razionale spiegazione, in modo completo e comprensibile a tutti, dell’apprezzamento compiuto”.

A fronte di un rinnovato ruolo del giudice “da considerarsi vero e proprio “custode e garante della scientificità della conoscenza fattuale espressa dal processo” deve, finalmente, esser ripensato il ruolo del perito nei processi per accertamento della responsabilità penale del medico.

Non è infrequente, infatti, che le decisioni dei giudici, in tale specifico settore, recepiscano i giudizi personali, seppur qualificati, dei periti.

Orbene, il perito non deve e ancor più, “non avrebbe mai dovuto esserlo, l’arbitro che decide il processo, ma l’esperto che espone al giudice il quadro del sapere scientifico nell’ambito cui il giudizio si interessa, spiegando quale sia lo stato del dibattito..,sulla base delle conoscenze scientifiche e tecnologiche disponibili in un dato momento storico”.

 

 

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